Le “Regole del Calciomercato” parte 4
La cessione a titolo temporaneo e la cd. Clausola di “recompra”
La cessione a titolo temporaneo, è caratterizzata dalla temporaneità del trasferimento, il cui periodo è consensualmente stabilito dalle parti (di durata non superiore ai due anni). Al termine di tale periodo il calciatore sarà nuovamente vincolato al club di origine. La cd. formula del “prestito”, potrà essere ai sensi dell’art. 103 delle NOIF, a titolo gratuito o oneroso e contenere delle clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente. L’onerosità o la gratuità del “prestito” concerne il pagamento, o meno, di un quantitativo per il trasferimento temporaneo. Generalmente il prestito gratuito è previsto nel caso in cui la società cedente voglia “valorizzare” il proprio Calciatore mediante il prestito ad una società che, verosimilmente, gli consentirà di giocare titolare, decidendo di non monetizzare nell’immediato; il prestito oneroso viene generalmente pattuito quando viene previsto l’obbligo di riscatto del Calciatore “prestato”, quindi come modalità dilazionata di pagamento e per “necessità” di bilancio. Difatti è ormai tipizzata la possibilità di prevedere il diritto o l’obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso, a condizione che si verifichino determinati risultati e/o avvenimenti. Il diritto di opzione (di riscatto) consente al club che ha ottenuto il prestito di scegliere di acquistare a titolo definitivo il calciatore ad un corrispettivo predeterminato entro un determinato termine. Pertanto la “futura cedente” non dovrà fare altro che attendere, inerme, l’eventuale decisione di acquistare definitivamente il calciatore. La normativa prevede anche l’ipotesi di una contro-opzione (contro riscatto) a favore del club che cede in prestito il Calciatore. Se viene però inserito non un diritto ma un obbligo di riscatto, così come disciplinato dall’art. 103, comma 3-bis NOIF, si palesa un’ipotesi di contratto preliminare ad esecuzione differita in forza del quale il calciatore, in futuro ed al verificarsi di determinate “condizioni sportive” specificatamente pattuite tra le parti, verrà ceduto alla società acquirente. Oltre agli istituti finora analizzati e previsti dalle norme federali, grazie alla minore rigidità e maggiore libertà nelle forme riconosciuta a livello internazionale, trovano sempre più spazio nuove formule negoziali, come ad esempio la famosa clausola di recompra. Tale clausola è un diritto di opzione, a favore della società cedente, in forza del quale viene conferita alla medesima la possibilità di “riacquistare” il calciatore ceduto, mediante l’esercizio di tale clausola entro un determinato termine. Mediante l’introduzione contrattuale di tale clausola la società cedente monetizza subito per la cessione del calciatore, ma si “cautela” in caso di una futuro ed eventuale “boom” del giocatore, potendo di fatto riacquistare le prestazioni sportive del Calciatore ad una somma predeterminata entro un termine consensualmente pattuito.